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I burocrati non studiano Parmenide

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di Davide Strukelj del 13/06/2020

Gli effetti della burocrazia, le sue macchinosità e i suoi metodi spesso inafferrabili riappaiono ciclicamente sulla scena della cronaca. Così è stato anche di recente per le nomine e le successive revoche dei vertici di alcuni enti locali. Si tratta indubbiamente di un argomento delicato e non sempre di facile comprensione, e anche spesso oggetto di attenzioni e appetiti più o meno dichiarabili.

Non intendo addentrarmi nelle complicate vicende del caso, credo di non averne le competenze e tanto meno il desiderio, ma leggendo la notizia è riaffiorata in me la consapevolezza che la burocrazia sia un coacervo di procedure dalle logiche spesso inafferrabili… forse proprio perché non sono poi tanto logiche.

Mi è così tornata in mente una vicenda personale, poco importante se vogliamo, ma secondo me alquanto curiosa.

Qualche anno fa, in seguito al deposito di una corposa pratica, sono stato richiamato dal solerte funzionario cui avevo consegnato il tomo perché a suo giudizio mancava ancora un’autocertificazione. Abituato ad autocertificare quasi tutto l’autocertificabile, mi sono immediatamente recato presso l’ufficio indicato pronto per firmare il nuovo documento.

Lo stampato che mi è stato presentato recava il titolo “autocertificazione di esistenza in vita”.

Ora, davanti a un foglio A4 con questa intestazione ci sono solo due possibilità. La prima consiste nel firmare e fingere che sia tutto normale, la seconda è quella di cercare la telecamera nascosta. Nella fattispecie, con buona dose di pragmatismo, ho scelto la prima opzione.

La “dichiarazione di esistenza in vita” è prevista da una legge dello Stato, più precisamente all’articolo 46 comma 1 lettera g del Decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre 2000, che ha come titolo “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

Il modello di autocertificazione, dopo i soliti dati anagrafici del sottoscrittore e le formule di rito, riporta esattamente la frase “dichiara di essere tuttora vivente”.

Ma la parte più interessante è contenuta proprio nella formula di rito che recita “consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 – D.P.R. 445/2000”.

È evidente che se qualcuno firmasse falsamente per conto di un terzo, magari deceduto, commetterebbe un reato, peraltro già previsto fin dal 1930 (ovvero dal Regio Decreto n. 1398, Codice penale, all’articolo 482: falsità materiale commessa dal privato), fattispecie di studio che tralasciamo anche perché, oltre alla frode, riguarda solo i casi alla Norman Bates di Psycho.

Al netto dell’ipotesi hitchcockiana dunque, proviamo ad analizzare la questione della dichiarazione mendace nell’autocertificazione di esistenza in vita.

Sappiamo che, quantomeno dal punto di vista anagrafico, la vita, e dunque la morte come sua negazione, è una qualità digitale. In altre parole si può essere o del tutto vivi, o del tutto morti: non esistono vie di mezzo. Il problema si colloca quindi nell’ambito della logica formale bivalente, quella del vero o falso, per intenderci.

In quest’ottica, la proposizione “io dichiaro di essere vivo” risulta (banalmente) vera se, e solo se, io sono vivo e dichiaro di esserlo.

Risulta invece falsa, e dunque mendace in termini legali, in tre casi, ovvero: se sono vivo e dichiaro di essere morto, se sono morto e dichiaro di esserlo, oppure se sono morto e dichiaro di essere vivo.

Ma poiché il modello predisposto non prevede la dichiarazione di essere morto (…), l’unica dichiarazione mendace possibile rimane l’ultima delle tre, ovvero quella in cui io, essendo morto, dichiaro di essere vivo.

Aldilà della fattispecie piuttosto infrequente nella quale un morto dichiari di essere vivo, “l’assurdo legale” sta nel fatto che il reato penale nel quale il defunto firmatario incorrerebbe, secondo la formula di rito di cui sopra, sarebbe contestualmente prescritto in quanto, come previsto già dal 1930, “la morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato” (articolo 150 del Regio Decreto n. 1398, Codice penale).

Io naturalmente non entro nel merito della disquisizione legale, non ne ho le competenze e sono certo che esista un qualche strano motivo che giustifichi il tutto. Ma dal punto di vista logico mi permetto di sollevare qualche dubbio. E poiché qualsiasi legge dovrebbe essere subordinata ad una conclamata consistenza razionale (chiamiamola pure gerarchia sovra-normativa) mi pare che qualche volta la somma delle norme che ci ritroviamo a dover rispettare tenda a produrre situazioni simili ai famosi paradossi logici.

E così credo di capire che, quantomeno nel caso della certificazione dell’esistenza in vita, i nostri burocrati non abbiano studiato Parmenide, e in particolare quella parte in cui il filosofo ha enunciato la sua definizione del famoso paradosso del non essere.

Duemilacinquecento anni fa Parmenide, nato in una cittadina della Magna Grecia che si trova in Italia, nell’attuale Campania (…), si chiedeva se fosse mai “possibile dare la definizione del non essere, cioè di ciò che non è”. Mi chiedo se questa domanda, già allora formulata in modo provocatoriamente paradossale, non sia molto simile all’ipotizzare che un morto dichiari di essere vivo…

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