Statuto

ART. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita una Associazione denominata “Apertamente”.


ARTICOLO 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Monfalcone (GO), Via Piazza Cavour n.22, ed ha durata illimitata.


ART. 3 – SCOPO
L’Associazione, senza fini di lucro e apartitica, ha lo scopo di promuovere e diffondere i valori e la cultura del riformismo, i valori della giustizia sociale e delle libertà civili. Nel solco della storia e della cultura del socialismo democratico e del liberalismo, l’Associazione si propone di affrontare i diversi temi politici, economici e sociali, attraverso il metodo dell’analisi e della discussione.
L’Associazione si propone di realizzare occasioni pubbliche di incontro e dibattito al fine di diffondere e radicare nella società un approccio intellettuale concreto ed oggettivo nell’analisi dei problemi del mondo contemporaneo, con particolare riguardo alla realtà locale/regionale.
Per il perseguimento delle finalità del sodalizio potranno essere costituite all’interno dell’Associazione delle Sezioni.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà:
a) organizzare dibattiti, convegni, seminari, incontri, procedendo alla eventuale pubblicazione dei relativi atti, nonché erogare premi e borse di studio, nell’ambito degli scopi di cui al presente oggetto;
b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento in ge-stione di parte dell’attività;
d) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.


ART. 4 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione a qualsiasi titolo;
– dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni, legati e la-sciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
– dalle quote sociali;
– dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
– da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, nonché da qualsiasi altra erogazione o contributo proveniente da Enti ed Organizzazioni internazionali, nazionali, regionali, locali, pubblici e privati.
Le quote o contributi associativi non possono essere ceduti, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e comunque non sono rivalutabili.


ART. 5 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro il mese di marzo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’e-sercizio precedente e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.


ART. 6 – UTILI E AVANZI DI GESTIONE
E’ fatto divieto agli Amministratori di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS).
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ASSOCIATI
ART. 7 – Sono Associati i firmatari dell’Atto costitutivo e tutte le persone fisiche od Enti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa an-nuale.
E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associa-zione di effettuare ulteriori versamenti.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione e/o ad altri titoli.
E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli Associati hanno uguali diritti.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età e per la persona giuridica, il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione e per l’adozione di qualsiasi altra proposta all’esame di essa As-semblea.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo con la dichiarazione e l’impegno di condividere le finalità dell’Associazione e di osservarne lo Statuto e i Regolamenti e versa all’Associazione la quota associativa annuale fino al 31 (trentuno) dicembre dell’anno in corso.
Nella ipotesi di reiezione della domanda di adesione il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione del proprio provvedimento. L’accettazione viene esplicitata dall’inserimento del nominativo del richiedente nell’apposito Registro degli Associati tenuto presso la sede dell’Associazione ed aggiornato ad ogni Riunione del Consiglio Direttivo stesso.
Agli Associati è riconosciuto il diritto di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione.
In presenza di gravi motivi, l’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Di-rettivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che va motivato. Nel caso di suo dissenso in ordine alle ragioni dell’esclusione, l’Associato che ne è stato colpito, ha la facoltà di adire all’arbitrato contemplato dal presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’arbitro investito della questione.
La qualità di Socio si perde altresì, su delibera del Consiglio Direttivo, per il mancato pagamento di due annualità consecutive della quota associativa annuale.
Ogni associato riceve dall’Associazione, almeno una volta l’anno, una comunicazione sulle attività svolte dall’Associazione ed ha diritto di partecipare a tutte le attività pubbliche dell’Associazione, di controllarne il bilancio e di richiedere copia delle deliberazioni dell’Assemblea.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli Associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente del Consiglio Direttivo;
– il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 9 – ASSEMBLEE
L’Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel Registro degli Associati.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari circo-stanze lo richiedono, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
Essa inoltre:
– provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente, del Tesoriere;
– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
– delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla modifica della quota associativa annuale;
– approva, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
L’Assemblea Straordinaria delibera su:
– modifiche al presente Statuto;
– scioglimento e liquidazione dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati (e comunque da almeno cinque Associati) o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica (e comunque almeno due Consiglieri).
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante avviso da comunicarsi al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione a mezzo lettera, fax o a mezzo posta elettronica. L’avviso deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del luogo dell’adunanza, della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione.
La seconda convocazione sarà fissata almeno un’ora dopo la prima convocazione.
L’Assemblea Ordinaria è valida, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti Associati che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti gli iscritti nel Registro degli Associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti degli Associati presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Associati presenti o rappresentati all’adunanza.
L’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera qualunque sia l’og-getto da trattare, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni vanno prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.
Ogni Associato ha diritto ad un voto.
Gli Associati persone fisiche, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare da altri Associati mediante delega scritta; gli Associati persone giuridiche possono farsi rappresentare da qualsiasi delegato del proprio legale rappresentante.
Ogni Associato può ricevere un massimo di cinque deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.
Anche il verbale redatto da un Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) membri – compresi il Presi-dente, il Vice Presidente e il Tesoriere – eletti fra gli Associati dell’Assemblea, che ne determina il numero.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori dell’Associazione.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. L’eventuale rimborso di spese documentate, sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, avverrà secondo la documentazione presentata ed eventualmente secondo quanto stabilito nel Regolamento.
Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione mediante cooptazione.
Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio s’intende decaduto ed i Consiglieri rimasti in carica provvederanno a convocare entro 30 (trenta) giorni l’Assemblea per la nomina dell’Organo di am-ministrazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. La nomina del Segretario deve comunque a-vere luogo qualora l’Assemblea non abbia provveduto a nominare un Tesoriere.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, tele-gramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo equipollente da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi d’urgenza, almeno un giorno prima della riunione. La convocazione può essere fatta anche in maniera diretta mediante sottoscrizione per ricevuta della convocazione stessa almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’adunanza. In caso di presenza di tutti i Consiglieri la riunione del Consiglio Direttivo è valida anche senza convocazione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano d’età.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare mediante verbale in appositi registri e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche a mezzo di video conferenza, salvo che sia sempre garantito l’intervento di tutti i partecipanti al dibattito ed al Segretario sia sempre possibile verificare la presenza dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi, fra gli altri quelli di:
a) organizzare le iniziative dell’Associazione;
b) determinare la quota associativa, secondo quanto eventualmente previsto dal Regolamento, da proporre per l’approvazione all’Assemblea dei so-ci;
c) formalmente nominare i nuovi Associati e gli Associati benemeriti;
d) predisporre il Regolamento interno e le eventuali modifiche al medesimo ed i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea Ordinaria;
e) deliberare sull’ammissione ed esclusione degli Associati.

ART. 11 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Presidente, o in sua assenza al Vice Presidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e dinanzi a qualsiasi autorità statale, giudiziaria, amministrativa e nei confronti di qualsiasi organo o Ente.
????    Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo – al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta – l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
Il Presidente convoca l’Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni di Assemblea e Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessi-tà.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 12 – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o comunque impedito nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, nonché del libro degli aderenti all’Associazione. Possono assumere l’incarico di segretario sia componenti del Consiglio Direttivo sia terzi anche estranei all’Associazione.

ART. 14 – LIBRI ASSOCIATIVI
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il Registro degli Associati.

ART. 15 – TESORIERE
Il Tesoriere – ovvero il Segretario, qualora l’Assemblea non abbia provveduto a nominare il Tesoriere – cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 16 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, per qualunque causa, del sodalizio l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 – REGOLAMENTO INTERNO
L’Associazione può dotarsi di un Regolamento interno, che sarà approvato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea degli Asso-ciati.

ART. 18 – CONTROVERSIE
Qualunque controversia insorta in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso così come qualsiasi controversia tra Associati ed Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Gorizia.

ART. 19 – CLAUSOLE FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali riguardanti le Associazioni non lucrative.

Un milione e 3,271 persone hanno visitato questo sito