{"id":5432,"date":"2024-11-25T19:53:41","date_gmt":"2024-11-25T18:53:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.associazione-apertamente.org\/m\/?p=5432"},"modified":"2024-11-25T19:53:42","modified_gmt":"2024-11-25T18:53:42","slug":"lautonomia-differenziata-dopo-la-sentenza-della-corte-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.associazione-apertamente.org\/m\/2024\/11\/25\/lautonomia-differenziata-dopo-la-sentenza-della-corte-costituzionale\/","title":{"rendered":"L\u2019autonomia differenziata dopo la sentenza della Corte costituzionale"},"content":{"rendered":"\n<p>Novembre 2024 <a href=\"https:\/\/www.libertaegiustizia.it\/autore\/enzo-di-salvatore\/\">Enzo Di Salvatore<\/a> Consiglio di Presidenza Libert\u00e0 e Giustizia<\/p>\n\n\n\n<p>Cosa accadr\u00e0 al referendum contro l\u2019Autonomia differenziata? Come interverr\u00e0 il Parlamento? In attesa della pubblicazione delle motivazioni alla base della sentenza della Corte Costituzionale del 14 novembre, una cosa si pu\u00f2 dire con certezza: la Corte ha voluto confermare, una volta per tutte, che l\u2019autonomia riveste un ruolo essenziale ma non al punto di minare l\u2019unit\u00e0 della Repubblica, la solidariet\u00e0 tra le Regioni, l\u2019eguaglianza tra i cittadini e la garanzia dei diritti fondamentali delle persone.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte costituzionale ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 di alcune disposizioni della legge Calderoli, rendendo, di fatto, inapplicabile la legge nella sua interezza. E questo comporta che il Parlamento debba ora intervenire di nuovo, sostituendo le disposizioni dichiarate illegittime con altre disposizioni, che siano conformi a quanto stabilito dalla Corte. Non solo: essa ha anche precisato che molte altre disposizioni della legge devono essere interpretate in un certo modo e non in un altro, pena l\u2019illegittimit\u00e0 anche di queste. Il punto, in estrema sintesi, \u00e8 il seguente: la legge Calderoli vorrebbe fare dell\u2019autonomia differenziata un\u2019autonomia speciale, consentendo che ciascuna Regione possa far man bassa (interamente) di tutte le materie elencate all\u2019art. 117 Cost. (tranne quelle espressamente escluse); e questo non sarebbe possibile.<br>D\u2019altra parte, se la <em>specialit\u00e0<\/em> \u00e8 considerata al primo comma dell\u2019art. 116 Cost. (e riguarda solo le cinque Regioni ivi elencate), mentre la <em>differenziazione<\/em> \u00e8 disciplinata al terzo comma dello stesso art. 116 Cost., ci\u00f2 vuol dire che <em>specialit\u00e0<\/em> e <em>differenziazione<\/em> non sono la stessa cosa: per rendere speciali le altre quindici Regioni (Abruzzo, Marche, Lazio, ecc.) non sarebbe sufficiente una legge ordinaria, ma occorrerebbe una legge di revisione dell\u2019art. 116 Cost. Ragion per cui, non ha senso che parte della classe politica continui a capovolgere la lettura della pronuncia e a ripetere che i giudici costituzionali abbiano inteso confermare la bont\u00e0 della differenziazione in s\u00e9 e che, pertanto, sia ora sufficiente apportare qualche ritocco qua e l\u00e0 alla legge. Esattamente il contrario: tra quanto stabilisce la Costituzione e quanto vorrebbe la legge Calderoli la distanza resta profonda. Vero \u00e8 che il Parlamento per poter intervenire dovr\u00e0 attendere necessariamente che la sentenza della Corte sia pubblicata e cos\u00ec pure i commentatori per dare della stessa un giudizio pi\u00f9 approfondito. Il comunicato stampa ci fa sapere che quella legge \u00e8 illegittima e ci dice anche perch\u00e9, ma non ci dice quale sia stato il ragionamento seguito dalla Corte. Per esempio, non \u00e8 chiaro come la Corte sia arrivata a stabilire che la legge Calderoli, nell\u2019affidare al governo la determinazione dei LEP, sia priva di idonei criteri direttivi e che per questa parte essa limiterebbe \u00abil ruolo costituzionale del Parlamento\u00bb: non \u00e8 chiaro, cio\u00e8, in che modo questo rilievo si colleghi all\u2019interesse delle Regioni ricorrenti e alla lamentata invasione della competenza regionale da parte dello Stato.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Quello che, tuttavia, l\u2019opinione pubblica si chiede ora \u00e8 cosa accadr\u00e0 con il referendum: si terr\u00e0? non si terr\u00e0? Anche in questo caso occorrer\u00e0 attendere e vedere cosa stabilir\u00e0 l\u2019Ufficio centrale per il referendum (presso la Corte di Cassazione). Semprech\u00e9 i quesiti proposti siano ammissibili in s\u00e9, l\u2019Ufficio centrale, infatti, dovr\u00e0 stabilire se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, il referendum sia, per cos\u00ec dire, ancora attuale e conforme all\u2019obiettivo perseguito dai promotori: nel caso del quesito referendario di abrogazione parziale della legge, l\u2019Ufficio dovr\u00e0 verificare se le disposizioni oggetto del referendum siano state dichiarate illegittime; nel qual caso dichiarer\u00e0 che le operazioni relative non avranno pi\u00f9 corso (art. 39, legge n. 352 del 1970); nel caso dei quesiti referendari di abrogazione totale della legge, il discorso si fa, invece, pi\u00f9 complicato. In via di principio (e, come si diceva, a condizione che l\u2019abrogazione totale della legge sia ammissibile in s\u00e9), non vi sarebbero problemi a consentire che il referendum si celebri comunque, poich\u00e9 se la sentenza della Corte si muove sul piano della legittimit\u00e0 della legge, l\u2019abrogazione referendaria prescinderebbe da ci\u00f2: l\u2019obiettivo dei promotori \u00e8 quello di abrogare la legge nel significato <em>politico<\/em> che esprime e non gi\u00e0 perch\u00e9 essa sia presumibilmente <em>illegittima<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma il problema \u00e8 proprio questo: dalla proposta di abrogazione totale non \u00e8 possibile ricavare un significato politico univoco e, dopo la pronuncia della Corte, quel significato potrebbe anche essere mutato: tanto pi\u00f9 alla luce dell\u2019interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte. Quello che al momento sappiamo \u2013 e che la Corte una volta per tutte ha voluto confermare \u2013 \u00e8 che entro la forma di Stato italiana l\u2019autonomia gioca certo un ruolo essenziale, ma non al punto da porre a repentaglio l\u2019unit\u00e0 della Repubblica, la solidariet\u00e0 tra le Regioni, l\u2019eguaglianza tra i cittadini e la garanzia dei diritti fondamentali delle persone. Non \u00e8 molto, si dir\u00e0, ma non \u00e8 neppure pochissimo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fonte Libert\u00e0 e Giustizia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.libertaegiustizia.it\/autore\/enzo-di-salvatore\/\">Enzo Di Salvatore<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Professore ordinario di Diritto costituzionale Universit\u00e0 degli studi di Teramo. Ha scritto su diritto dell\u2019ambiente, federalismo, Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 direttore del Centro di ricerca \u201cTransizione ecologica, sostenibilit\u00e0 e sfide globali\u201d presso l\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Teramo e Presidente del corso di laurea in diritto dell\u2019ambiente e dell\u2019energia presso la stessa Universit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Novembre 2024 Enzo Di Salvatore Consiglio di Presidenza Libert\u00e0 e Giustizia Cosa accadr\u00e0 al referendum contro l\u2019Autonomia differenziata? Come interverr\u00e0 il Parlamento? 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