{"id":5170,"date":"2024-05-13T00:03:46","date_gmt":"2024-05-12T22:03:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.associazione-apertamente.org\/m\/?p=5170"},"modified":"2024-05-13T00:03:48","modified_gmt":"2024-05-12T22:03:48","slug":"religione-e-religioni-in-difesa-della-costituzione-art-8-19-e-20","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.associazione-apertamente.org\/m\/2024\/05\/13\/religione-e-religioni-in-difesa-della-costituzione-art-8-19-e-20\/","title":{"rendered":"Religione e religioni: in difesa della Costituzione (art.8, 19 e 20)"},"content":{"rendered":"\n<p>di Andrea Bellavite<\/p>\n\n\n\n<p>La questione dei luoghi e dei gesti espliciti di preghiera \u00e8 sempre molto delicata, coinvolgendo i fondamentali principi di libert\u00e0 di pensiero e di professione, come pure quelli del rispetto delle opinioni e del &#8220;credo&#8221; altrui.<\/p>\n\n\n\n<p>Oltre al basilare diritto stabilito dall&#8217;articolo 8, che stabilisce la possibilit\u00e0 ma non l&#8217;obbligo di stabilire intese con lo Stato, sono da richiamare gli articoli 19 (Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purch\u00e9 non si tratti di riti contrari al buon costume) e 20 (Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d&#8217;una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, n\u00e9 di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacit\u00e0 giuridica e ogni forma di attivit\u00e0). Alla luce di queste indicazioni, \u00e8 facile pronosticare la sentenza di incostituzionalit\u00e0 nei confronti della&nbsp;<em>&#8220;<\/em><em>Modifica all&#8217;articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in&nbsp;materia di compatibilit\u00e0 urbanistica dell&#8217;uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione&nbsp;sociale per le loro attivit\u00e0&#8221;.&nbsp;<\/em>Tale normativa \u00e8 stata approvata lo scorso 11 aprile 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, si afferma la necessit\u00e0 di regolamentare, in forma restrittiva, l&#8217;utilizzo &#8211; per la preghiera o il culto &#8211; degli ambienti in uso alle aps afferenti a religioni non regolamentate da apposite Intese. E&#8217; evidente come tale modifica riguardi soprattutto la religione musulmana ed \u00e8 possibile che la scelta di intervenire in materia sia stata determinata dalla vicende verificatesi in un Comune del Friuli-Venezia Giulia e dall&#8217;attivit\u00e0 pubblicistica e libraria da esse derivate.<\/p>\n\n\n\n<p>Commento a latere: ci sono persone appartenenti a partiti che invocano l&#8217;inserimento delle &#8220;radici cristiane&#8221; nella costituzione europea, indicono crociate contro chi esprime perplessit\u00e0 nei confronti della presenza del crocifisso nelle scuole, negli ospedali e nei luoghi pubblici, sostengono a spada tratta il diritto degli insegnanti a pregare e far pregare le formule cattoliche nella scuola di stato&#8230; Proprio queste stesse persone e partiti di appartenenza si adoperano per cambiare delle normative, in modo da indebolire oggettivamente il diritto dei musulmani di pregare e svolgere atti di culto dove lo ritengano pi\u00f9 opportuno, nel rispetto della gi\u00e0 esistente legge che non necessiterebbe di alcuna ulteriore modifica.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco qua il link, per opportuna documentazione:&nbsp;<a href=\"https:\/\/documenti.camera.it\/leg19\/dossier\/pdf\/Am0034a.pdf\">https:\/\/documenti.camera.it\/leg19\/dossier\/pdf\/Am0034a.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Andrea Bellavite La questione dei luoghi e dei gesti espliciti di preghiera \u00e8 sempre molto delicata, coinvolgendo i fondamentali principi di libert\u00e0 di pensiero e di professione, come pure quelli del rispetto delle opinioni e del &#8220;credo&#8221; altrui. 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